E che per negligenza sostanze inquinanti siano finite nella condotta è finanche ammesso dai ricorrenti (pag. 3). Che, poi, le azioni o omissioni predette fossero atte non solo a favorire, ma anche a provocare la tracimazione dal serbatoio di 10'000 l e il conseguente deflusso inquinante nei tubi diretti all'impianto non è contestato. Ciò posto, ritenendo i ricorrenti colpevoli di violazione dell'art. 70 cpv. 1 lett. a e b LPAc, il Pretore ha giudicato correttamente.