dispositivi n. 1.1 e 1.2). Ai ricorrenti il primo giudice ha imputato, in altri termini, una serie di comportamenti atti a creare una situazione di pericolo per le acque. Per quanto riguarda il nesso causale, il Pretore medesimo ha ritenuto che non vi erano elementi sufficienti per individuare nelle azioni e omissioni degli imputati la sola causa della chiusura delle saracinesche dell'impianto di depurazione. Si è limitato pertanto a ritenere gli imputati colpevoli di avere concorso a introdurre nella canalizzazione sostanze atte a inquinare le acque. E che per negligenza sostanze inquinanti siano finite nella condotta è finanche ammesso dai ricorrenti (pag. 3).