La messa in pericolo delle acque, ovvero la minaccia di inquinamento basta. Secondo giurisprudenza – i cui principi fondamentali sviluppati sotto il previgente art. 37 LCIA sono rimasti invariati poiché le disposizioni penali non hanno subito modifiche di rilievo – la punibilità è data già in presenza di un atto o di un'omissione consistente nell'illecita immissione, diretta o indiretta, nelle acque di sostanze atte a inquinarle o nella dispersione nel sottosuolo di sostanze atte a creare un pericolo di inquinamento. Tra l'atto o l'omissione dell'autore e il pericolo di inquinamento deve evidentemente sussistere un nesso di causalità. Non occorre invece un inquinamento effettivo.