Scopo della legge è – come precisa lo stesso art. 1 – non solo quello di proteggere le acque contro l'inquinamento, ma anche contro ogni effetto dannoso in senso lato (FF 1987 II 932). Punibile è ogni comportamento suscettibile di lordare le acque o suscettibile di pregiudicare l'equilibrio idrico sotterraneo o superficiale. La messa in pericolo delle acque, ovvero la minaccia di inquinamento basta.