La norma punisce inoltre chiunque, come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo d'inquinamento (lett. b). Chi agisce per negligenza è sanzionato con la detenzione fino a sei mesi o con la multa (art. 70 cpv. 2 LPAc). Scopo della legge è – come precisa lo stesso art. 1 – non solo quello di proteggere le acque contro l'inquinamento, ma anche contro ogni effetto dannoso in senso lato (FF 1987 II 932).