1 con riferimento a DTF 104 IV 222 consid. 1b). Nel caso in esame il ricorrente ha senz'altro commesso reati gravi, ma non al punto da doversi pronunciare nei suoi confronti una misura estrema come l'espulsione dell'art. 55 cpv. 1 CP. È vero ch'egli ha subìto due condanne da parte di Corti delle assise criminali per spaccio di droga (avvenuto anche per garantirsi il proprio consumo personale), la più pesante delle quali è di 3 anni e 8 mesi di reclusione. Gli è sempre stata riconosciuta inoltre la scemata responsabilità. Le rimanenti condanne, per reati meno gravi, risalgono agli anni 90.