Essa ha sospeso nondimeno il provvedimento con un periodo di prova di cinque anni (sentenza, pag. 27 e 28). c) Nella misura in cui fa dipendere l'espulsione dalla Svizzera anche dal fatto che il ricorrente ha fallito dal punto di vista professionale, la prima Corte non ha avuto corretta nozione del diritto federale. Un argomento del genere, infatti, può caso mai essere preso in considerazione ai fini della sospensione condizionale del provvedimento (art. 41 cpv. 1 CP), per formulare un pronostico sulla futura condotta del condannato;