1 CP stabilisce che il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione è pronunciata a vita. L'espulsione è una pena accessoria, volta a reprimere un'infrazione, ma è anche una misura destinata a proteggere la sicurezza pubblica (DTF 104 IV122 consid. 1b). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, il carattere preponderante dell'espulsione è quello di una misura di sicurezza (DTF117 IV 229 consid. 1c; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1). Per decidere se l'espulsione va pronunciata, occorre considerare la sua duplice natura: