diversi per quanto riguarda le concrete possibilità di reinserimento sociale. 6. Il ricorrente insorge infine contro la sua espulsione dal territorio svizzero, adducendo che la prima Corte non ha considerato appieno la circostanza che egli vive in Svizzera dalla nascita, che i suoi interessi sono nel Ticino, che in pratica parla soltanto la lingua italiana e che in Germania (paese di origine) egli sarebbe in fin dei conti uno straniero in patria. a) L'art. 55 cpv. 1 CP stabilisce che il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione;