Ricordato che dopo la scarcerazione da parte del Giudice dell'istruzione e dell'arresto la prevenuta è ricaduta nel consumo di droga, che essa è tuttora sottoposta a trattamento metadonico, ma che non si è assoggettata ad alcun trattamento di supporto psicoterapeutico, i primi giudici hanno ritenuto di fissare il periodo di prova (art. 41 CP) in cinque anni, come pure di disporre un trattamento medico ambulatoriale. Ne deriva che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente (con motivazioni ai limiti del pretesto), la Corte di assise ha spiegato con argomenti pertinenti perché essa ha differenziato in un modo così netto le pene irrogate ai due e perché essa ha formulato pronostici