Nella misura in cui il ricorrente invoca il principio della parità di trattamento riferendosi a decisioni emanate dalle Corti ticinesi in altri processi, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non soltanto non indica quali sentenze gioverebbero al buon esito del gravame, ma non specifica nemmeno per quali ragioni esse consentirebbero di fare carico ai primi giudici di avere violato il principio della parità di trattamento abusando del loro potere di apprezzamento.