cfr, anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, dando luogo a una disparità flagrante (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine). bb) Nella misura in cui il ricorrente invoca il principio della parità di trattamento riferendosi a decisioni emanate dalle Corti ticinesi in altri processi, il ricorso è inammissibile.