b) Ma la Corte di assise poteva accertare senza arbitrio che il ricorrente tentasse di sminuire le proprie responsabilità, indicando al dibattimento quantità di droga inferiori a quelli realmente spacciate, considerando altresì che l'attività criminosa ammessa non sarebbe nemmeno bastata a garantire all'imputato il finanziamento del consumo personale, riconosciuto nella misura di 270 g. Anche su questo punto, infatti, nel ricorso manca una sostanziata censura di arbitrio.