Che la quantità di droga spacciata dagli imputati era di almeno 600 g – ha soggiunto la Corte – è stato ammesso anche dal ricorrente durante un interrogatorio dell'11 agosto 1999. Quanto alle successive ritrattazioni, e in particolare all'affermazione fatta al dibattimento di avere spacciato soltanto 130 g di sostanza, esse non sono state ritenute credibili dalla Corte già per il fatto che un quantitativo tanto ridotto non avrebbe consentito all'accusato di finanziare nemmeno il consumo personale ammesso (fr. 270.– x 270 g = fr. 27'000.–).