{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-49_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58672&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2f3e23a1a5e538569615850af809cb8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:03", "Checksum": "246f9561bb5647e277d52b5cfecb6245", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Nella misura in cui fa dipendere l'espulsione dalla Svizzera anche dal fatto che il ricorrente ha fallito dal punto di vista professionale, la prima Corte non ha avuto corretta nozione del diritto federale. Un argomento del genere, infatti, può caso mai essere preso in considerazione ai fini della sospensione condizionale del provvedimento (art. 41 cpv. 1 CP), per formulare un pronostico sulla futura condotta del condannato; per contro, esso è irrilevante ai fini di un'espulsione come tale, che dipende dalla questione di sapere se con il suo comportamento il condannato ha messo in grave pericolo l'ordine pubblico. Ora, un soggetto che sull'arco di dodici anni rimedia sei condanne per violazione della legge federale sugli stupefacenti, di cui due da parte di una Corte delle assise criminali, può senz'altro essere considerato come un pericolo per la salute pubblica. Nemmeno il ricorrente contesta ciò. Fosse egli uno straniero senza particolari legami con la Svizzera, il provvedimento dell'espulsione non presterebbe quindi il fianco alla critica.\nd) Nel caso in esame il ricorrente è però un cittadino germanico di 31 anni che è nato e cresciuto in Svizzera, dove ha frequentato le scuole e dove ha lavorato, ancorché saltuariamente. Non risulta che gli abbia punti di riferimento in altre nazioni, segnatamente nel suo paese di origine. Egli ha radici in Svizzera, dove è sempre vissuto, ed è perciò uno straniero integrato. La sua espulsione deve pertanto poggiare su basi solide, nel senso che deve costituire una sorta di misura estrema (DTF 123 IV 107 consid. 1 con riferimento a DTF 104 IV 222 consid. 1b). Nel caso in esame il ricorrente ha senz'altro commesso reati gravi, ma non al punto da doversi pronunciare nei suoi confronti una misura estrema come l'espulsione dell'art. 55 cpv. 1 CP. È vero ch'egli ha subìto due condanne da parte di Corti delle assise criminali per spaccio di droga (avvenuto anche per garantirsi il proprio consumo personale), la più pesante delle quali è di 3 anni e 8 mesi di reclusione. Gli è sempre stata riconosciuta inoltre la scemata responsabilità. Le rimanenti condanne, per reati meno gravi, risalgono agli anni 90. Nelle circostanze descritte un'espulsione può pertanto avvenire soltanto per motivi di eccezionale gravità, che non si ravvisano nella fattispecie. Pur autore di reati gravi, il ricorrente non può essere equiparato a un trafficante poco o punto legato alla Svizzera, che approfitta di circostanze qui favorevoli per delinquere ripetutamente (DTF inedita del 7 maggio 1999 in re A., consid. 5c). Le sue azioni delittuose non possono nemmeno essere comparate a quelle, ben più gravi, commesse da soggetti colpiti da espulsione amministrativa (e non dall'espulsione decisa dal giudice penale) nel caso di cui alla sentenza DTF 122 II 433 segg.\ne) Ciò posto, l'espulsione pronunciata dalla Corte delle assise criminali deve essere annullata, il che comporta l'annullamento dei dispositivi n. 3.1.2 (relativo all'espulsione) e n. 5 (relativo alla sospensione condizionale dell'espulsione) della sentenza impugnata.\n7. Gli oneri processuali seguono la parziale soccombenza del ricorrente. Sono posti così per due terzi a carico di lui e per il resto sono posti a carico dello Stato (art. 15 con rinvio all'art. 9 CPP). Non si giustifica invece di modificare gli oneri relativi al giudizio di prima sede, su cui l'attuale pronunciato non incide apprezzabilmente.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e i dispositivi n. 3.1.2. e 5 della sentenza impugnata sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1'100.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'200.–\nsono posti per due terzi a carico del ricorrente e per un terzo a carico dello Stato.\n3. Intimazione a:\n– ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– avv. __________;\n– ____________, c/o __________;\n– lic. iur. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise criminali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;\n– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;\n– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}