{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-49_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58672&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2f3e23a1a5e538569615850af809cb8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:03", "Checksum": "246f9561bb5647e277d52b5cfecb6245", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ncc) All'insuccesso è inoltre destinato il ricorso, nella misura in cui ritiene che la pena inflitta sia eccessivamente severa rispetto a quella irrogata a ____________, al punto da violare il principio della parità di trattamento. Pur criticando costei (contrariamente a quanto preteso nel ricorso) per la gravità dell'attività criminosa svolta in correità con il ricorrente e per i motivi che l'hanno spinta a delinquere (conseguimento di lucro), la prima Corte ha per finire deciso di infliggere a ____________ una pena mite (18 mesi di reclusione sospesi condizionalmente per cinque anni), in modo da tenere conto dell'incensuratezza di lei, dell'evidente stato di scemata responsabilità in cui ha agito, dell'apprezzabile collaborazione prestata, della giovane età, delle dolorose e travagliate condizioni personali di orfana sottoposta a molestie sessuali (che hanno comportato il suo ricovero in vari istituti), delle ripercussioni socialmente negative in caso di reincarcerazione, avendo essa nel frattempo trovato un'attività come cameriera, a soddisfazione della datrice di lavoro.\nRicordato che dopo la scarcerazione da parte del Giudice dell'istruzione e dell'arresto la prevenuta è ricaduta nel consumo di droga, che essa è tuttora sottoposta a trattamento metadonico, ma che non si è assoggettata ad alcun trattamento di supporto psicoterapeutico, i primi giudici hanno ritenuto di fissare il periodo di prova (art. 41 CP) in cinque anni, come pure di disporre un trattamento medico ambulatoriale. Ne deriva che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente (con motivazioni ai limiti del pretesto), la Corte di assise ha spiegato con argomenti pertinenti perché essa ha differenziato in un modo così netto le pene irrogate ai due e perché essa ha formulato pronostici diversi per quanto riguarda le concrete possibilità di reinserimento sociale.\n6. Il ricorrente insorge infine contro la sua espulsione dal territorio svizzero, adducendo che la prima Corte non ha considerato appieno la circostanza che egli vive in Svizzera dalla nascita, che i suoi interessi sono nel Ticino, che in pratica parla soltanto la lingua italiana e che in Germania (paese di origine) egli sarebbe in fin dei conti uno straniero in patria.\na) L'art. 55 cpv. 1 CP stabilisce che il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione è pronunciata a vita. L'espulsione è una pena accessoria, volta a reprimere un'infrazione, ma è anche una misura destinata a proteggere la sicurezza pubblica (DTF 104 IV122 consid. 1b). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, il carattere preponderante dell'espulsione è quello di una misura di sicurezza (DTF117 IV 229 consid. 1c; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1). Per decidere se l'espulsione va pronunciata, occorre considerare la sua duplice natura: il giudice deve quindi tenere conto dei criteri inerenti alla commisurazione della pena (art. 63 CP), ma anche della necessità di garantire la sicurezza pubblica (DTF117 IV 112 consid. 3a). In quest'ambito egli gode di ampia latitudine e viola il diritto federale solo qualora ecceda il suo potere di apprezzamento, ad esempio fondando la sua decisione su criteri non pertinenti, oppure pronunciando una misura esageratamente severa o esageratamente mite (DTF 123 IV 107 consid. 1, 104 IV 22 consid. 1b; CCRP, sentenza del 24 novembre 1998 in re A., consid. 15b). Egli deve nondimeno mostrarsi cauto ove si tratti di espellere uno straniero che è da tempo ben integrato in Svizzera (DTF 123 IV 107 consid. 1; 104 IV 22 consid. 1bb). Ciò non gli impedisce, in ogni modo, di espellere né una persona al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 112 IV 70) né un rifugiato (DTF 119 IV 195 consid. 2).\nb) Pur menzionando il fatto che il ricorrente è nato e cresciuto in Svizzera e che in Svizzera vive sua madre, con cui egli mantiene un intenso rapporto, in concreto la Corte di assise ha considerato prevalente la necessità di tutelare l'ordine pubblico dalla ripetuta e intensa attività criminale perpetrata dal soggetto (spaccio di droga oltre quanto gli serviva per procacciarsi lo stupefacente destinato al consumo personale). Ricordato che si tratta della sesta condanna subìta in dodici anni (la seconda da parte di una Corte di assise criminali), i giudici di merito hanno biasimato il ricorrente per essersi sempre rifiutato di prendere coscienza della propria situazione, impedendo ogni risocializzazione. La prima Corte ha perciò definito il ricorrente come una persona che non ha alcun rispetto delle leggi, né delle istituzioni, né della sicurezza pubblica e nemmeno della salute della Svizzera, dove è sì nato e cresciuto, ma dove non ha saputo inserirsi, la sua vita essendo stata contrassegnata anche da numerosi insuccessi professionali. Ha quindi concluso che nella fattispecie deve prevalere la salvaguardia dell'ordine pubblico, decidendo l'espulsione del condannato per cinque anni. Essa ha sospeso nondimeno il provvedimento con un periodo di prova di cinque anni (sentenza, pag. 27 e 28)."}