{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-49_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58672&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2f3e23a1a5e538569615850af809cb8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:03", "Checksum": "246f9561bb5647e277d52b5cfecb6245", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).\nc) In concreto la Corte di assise ha anzitutto rilevato la gravità della colpa conseguente sia allo spaccio di 600 g di cocaina (corrispondenti a 60 g di prodotto puro) in correità con l'ex convivente, sia alla vasta cerchia di consumatori riforniti per un periodo prolungato, sia all'assenza di patemi d'animo nel delinquere. A mente dei primi giudici, in seno alla coppia il ricorrente era senz'altro la figura principale: era ben introdotto nel giro, aveva i contatti con i fornitori e dirigeva in prevalenza le trattative di vendita, fissandone le condizioni e gestendo gli introiti illeciti, seppure ____________ ne beneficiasse in misura paritaria. Rilevato come il ricorrente abbia spacciato droga per motivi egoistici, per garantirsi una bella vita e non solo per assicurarsi il consumo personale, i primi giudici hanno posto particolare accento sulla recidiva, l'imputato incorrendo nella sua sesta condanna in dodici anni (la seconda da parte di una Corte delle assise criminali). Come in occasione dei precedenti processi, il ricorrente ha continuato a ridimensionare il proprio coinvolgimento e quindi a sminuire le proprie responsabilità, valendosi persino di minacce per ottenere la ritrattazione di accuse nei suoi confronti, dimostrando così assenza di scrupoli e di ravvedimento. Formulata prognosi negativa anche sulla sua futura condotta, ossia sulle sue concrete possibilità di reinserimento nella società, la prima Corte gli ha comunque riconosciuto – come circostanza attenuante – la scemata responsabilità in quanto tossicodipendente. Donde la condanna a 3 anni di reclusione da espiare (sentenza, consid. 6.1).\nd) Secondo il ricorrente la Corte di assise non ha considerato appieno circostanze attenuanti, come la scemata responsabilità dovuta al consumo di droga, l'infanzia infelice, il suo effettivo tenore di vita (diverso da quello accertato arbitrariamente dai primi giudici), il reale guadagno conseguito, le difficoltà incontrate nel suo reinserimento sociale, i veri motivi che lo hanno indotto più volte a cambiare versione dei fatti e la sua vera indole. Quanto alla pretese minacce formulate nei confronti di __________, egli afferma di avere avuto un semplice diverbio con lui, e solo per renderlo attento del fatto che le sue dichiarazioni erano assurde. Assunti simili tuttavia non giovano al ricorso, o perché sono già stati considerati dai primi giudici senza eccedere o abusare del loro potere di apprezzamento (come la scemata responsabilità e la personalità in genere del ricorrente), o perché non incidono apprezzabilmente sulla conclusione alla quale è giunta la prima Corte (pretesa infanzia infelice) o perché non trovano riscontro negli accertamenti della sentenza impugnata, considerati a torto arbitrari dal ricorrente (moventi, comportamento processuale ecc). Recidivo, pertinace e persino irriducibile, il ricorrente non poteva contare in realtà su ulteriore comprensione da parte della Corte. Confrontata con un soggetto che reitera senza remore nello spaccio di droga pesante, la prima Corte non poteva che dimostrarsi severa. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.\ne) Secondo il ricorrente la pena a suo carico è comunque eccessiva se raffrontata a quelle inflitte dalla Corti ticinesi in processi analoghi e, in particolare, rispetto a quella irrogata a ____________.\naa) Il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150. Corboz, La motivation de la peine, in. ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr, anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, dando luogo a una disparità flagrante (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).\nbb) Nella misura in cui il ricorrente invoca il principio della parità di trattamento riferendosi a decisioni emanate dalle Corti ticinesi in altri processi, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non soltanto non indica quali sentenze gioverebbero al buon esito del gravame, ma non specifica nemmeno per quali ragioni esse consentirebbero di fare carico ai primi giudici di avere violato il principio della parità di trattamento abusando del loro potere di apprezzamento."}