{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-49_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58672&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2f3e23a1a5e538569615850af809cb8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:03", "Checksum": "246f9561bb5647e277d52b5cfecb6245", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Ma la Corte di assise poteva accertare senza arbitrio che il ricorrente tentasse di sminuire le proprie responsabilità, indicando al dibattimento quantità di droga inferiori a quelli realmente spacciate, considerando altresì che l'attività criminosa ammessa non sarebbe nemmeno bastata a garantire all'imputato il finanziamento del consumo personale, riconosciuto nella misura di 270 g. Anche su questo punto, infatti, nel ricorso manca una sostanziata censura di arbitrio.\nc) Che il ricorrente mirasse a prospettare quantitativi di cocaina inferiori rispetto a quelli realmente messi sul mercato, la Corte di assise poteva per di più desumerlo, senza con ciò trascendere in arbitrio, anche sulla scorta delle altre risultanze evocate nella sentenza impugnata, segnatamente le deposizioni di __________ z, ____________ e __________ (fratello di ____________). Il primo ha ammesso di avere saputo che ____________ aveva venduto agli imputati tra 1 e 1.5 kg di cocaina; il secondo ha riferito non soltanto di avere fornito alla coppia 250 g di cocaina in gennaio-febbraio 1999, ma di avere anche sentito da “voci del giro” che il ricorrente era un buona cliente della ____________; il terzo ha dichiarato di avere appreso che il ricorrente comprava molto da sua sorella (sentenza, pag. 21 a 23). Certo, tali dichiarazioni non si fondano su percezioni dirette, ma su informazioni trapelate dal cosiddetto “giro”. Stando al ricorrente, __________ avrebbe avuto notizie addirittura dalla ____________, come risulta dalla sua dichiarazione del 22 settembre 2000 (act. 14 successivo all'atto di accusa, che la prima Corte non ha comunque considerato, almeno nella misura in cui il soggetto ha ritrattato: sentenza, pag. 22). Da sé sole, prove del genere non sarebbero quindi bastate per fondare un verdetto di colpevolezza. Senza cadere in arbitrio essa poteva tuttavia considerare tali elementi come indizi da considerare accanto alle altre prove raccolte, in specie la chiamata in correità di ____________ e la confessione del ricorrente dell'11 agosto 1999, che collima con la versione resa al dibattimento della stessa ____________ per quanto riguarda la quantità di droga commerciata.\nPerché la prima Corte si sarebbe sospinta in arbitrio dichiarando il ricorrente colpevole dopo avere apprezzato globalmente le prove dirette e indirette non è dimostrato nel ricorso, ove avvalendosi ripetitivamente di argomenti inidonei a sostanziare un ricorso per cassazione l'interessato si pone interrogativi su come si sia svolta realmente la fattispecie, persiste nel mettere in dubbio la credibilità della propria ex compagna richiamando le sue condizioni psichiche conseguenti all'uso di sostanze stupefacenti, si sofferma sulle versioni rese dall'amica nei diversi stadi del procedimento, come pure sui vari interrogatori, opera infruttuosi confronti tra singoli passaggi contenuti nei diversi verbali istruttori, e prospetta per finire un proprio conteggio per quanto riguarda la droga venduta e il profitto conseguito. Argomentando come se si trovasse di fronte a un'autorità di appello, egli trascura però i limiti del potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Al ricorrente va ricordato che per motivare una censura di arbitrio non basta rendere verosimile una versione dei fatti finanche preferibile, ma occorre dimostrare che la diversa soluzione cui è giunta la Corte di assise è talmente insostenibile, da urtare il sentimento di giustizia ed equità. Con il suo lungo esposto il ricorrente dimostra tutt'al più l'opinabilità di qualche riflessione contenuta nella sentenza impugnata, ma non la manifesta insostenibilità della conclusione, secondo cui sussistono più riscontri a favore della versione di ____________ rispetto a quella prospettata da lui.\nd) Per le ragioni esposte non si può quindi rimproverare alla Corte di assise di avere ritenuto il ricorrente autore colpevole di uno spaccio di 600 g di cocaina sulla base di un arbitrario accertamento dei fatti o di un'arbitraria valutazione delle prove. Nella misura in cui è ammissibile, su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.\n5. Il ricorrente si duole, a parte quanto precede, dell'entità della pena irrogatagli, definendola arbitrariamente severa, in particolare se raffrontata a quella inflitta a ____________.\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g)."}