{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-49_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58672&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2f3e23a1a5e538569615850af809cb8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:03", "Checksum": "246f9561bb5647e277d52b5cfecb6245", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCiò posto, la Corte ha optato per la versione la più favorevole all'accusato: partendo da una media settimanale di 4, rispettivamente 5 acquisti, essa ha accertato un approvvigionamento complessivo da parte degli imputati di 1'170 g di cocaina; dedotto il loro consumo personale, essa ha ritenuto che la droga venduta al dettaglio ammontasse ad almeno 600 g, con un illecito profitto di almeno fr. 36'000.– tenuto conto di un guadagno di fr. 60.– il grammo. Per quanto riguarda i fornitori, i primi giudici hanno accertato che ____________ ha consegnato agli imputati 250 g di cocaina durante l'assenza di ____________, all'inizio del 1999, come egli stesso ha riconosciuto in aula, distanziandosi da una sua precedente ritrattazione. Che la quantità di droga spacciata dagli imputati era di almeno 600 g – ha soggiunto la Corte – è stato ammesso anche dal ricorrente durante un interrogatorio dell'11 agosto 1999.\nQuanto alle successive ritrattazioni, e in particolare all'affermazione fatta al dibattimento di avere spacciato soltanto 130 g di sostanza, esse non sono state ritenute credibili dalla Corte già per il fatto che un quantitativo tanto ridotto non avrebbe consentito all'accusato di finanziare nemmeno il consumo personale ammesso (fr. 270.– x 270 g = fr. 27'000.–). La Corte di assise ha poi rilevato che la versione di ____________ coincide sostanzialmente con la deposizione di __________ (sentito, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, alla presenza di un interprete), il quale ha dichiarato di avere saputo che\n____________ aveva venduto alla coppia tra 1 e 1.5 kg di cocaina, e combacia pure con la deposizione di ____________, il quale ha riferito di avere sentito da “voci del giro” che il ricorrente era un buon cliente di ____________. __________ ha riferito dal canto suo di avere saputo che il ricorrente comperava merce da sua sorella __________. I primi giudici invece non hanno dato grande importanza al fatto che non sia stato possibile ricostruire esattamente l'attività di spaccio né alla circostanza che la chiamata in correità di ____________ non trovi completo riscontro nelle deposizioni degli acquirenti, avendo questi ammesso solo in parte le loro responsabilità (sentenza, pag. 21 a 23).\n3. Il ricorrente sostiene anzitutto che l'attività criminosa non può essere cominciata, come hanno arbitrariamente accertato i primi giudici, già nell'aprile del 1998, avendo egli iniziato a convivere con ____________ solo il 28 aprile 1998. Condannandolo per spaccio di droga sin dall'aprile del 1998, la Corte di assise sarebbe perciò trascesa in arbitrio. La censura si esaurisce in un mero formalismo. È vero che nel dispositivo di condanna è indicato il periodo tra l'aprile 1998 e il maggio del 1999. Il ricorrente trascura però che la Corte stessa ha dichiarato di tenere calcolo di quanto ____________ ha affermato nel corso dell'istruttoria predibattimentale (sentenza, pag. 16). E, al dibattimento, essa ha ulteriormente rettificato la stima al ribasso, sempre partendo dal momento in cui sarebbe cominciata la convivenza, prospettando un acquisto complessivo di 1'170.– g di cocaina, di cui poi 600 g smerciati. Il ricorrente non ha reso verosimile che in questo nuovo conteggio fossero comprese anche transazioni anteriori alla convivenza. Il ricorso si rivela perciò inconsistente.\n4. Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella misura in cui fa risalire l'inizio delle vendite al dettaglio nel maggio, o peggio, nell'aprile del 1998, anziché nell'agosto 1998, come da egli affermato e come risulterebbe dalle deposizioni di svariati acquirenti, i quali non avevano motivo per mentire sulla data. Ora, la stessa Corte di assise ha rilevato che le dichiarazioni degli acquirenti di per sé non bastavano a comprovare aritmeticamente lo spaccio dell'intera quantità di cocaina formante oggetto dell'imputazione, ma che neppure ____________ era stata precisa. D'altro canto non era nemmeno stato possibile identificare tutti gli acquirenti (sentenza, pag. 14 con riferimento al verbale di ____________ dell'11 agosto 1999; cfr. anche atto di accusa e verbale del dibattimento, pag. 5). La questione è pertanto di sapere se alla doglianza di arbitrio resista l'accertamento, secondo cui la quantità di cocaina venduta da ____________ ed ____________ agli imputati e da questi ultimi spacciata a consumatori della zona, dedotto quanto necessario al loro consumo, corrisponda senza arbitrio a quella indicata da ____________ al dibattimento e non invece a quella pretesa all'ultimo momento dal ricorrente (130 g), dopo svariate altre versioni.\na) La prima Corte poteva accertare senza arbitrio che la droga venduta dal ricorrente fosse ben superiore a 130 g, anzitutto, in base alla confessione resa dal ricorrente stesso l'11 agosto 1999. In quell'occasione egli ha dato atto per finire, dopo avere precisato che la convivenza era cominciata nell'aprile del 1998 (e non del 1997), di avere smerciato insieme con l'amica 600 g complessivi dei 900 g di cocaina acquistata da ____________, e ciò dopo avere dichiarato agli inquirenti di avere rifatto i calcoli. Nel suo prolisso ricorso egli nemmeno si confronta con tale importante riscontro; ricorda soltanto il suo atteggiamento negativo tenuto durante l'istruttoria, facendolo in parte dipendere dalla paura di fronte alle gravi imputazioni (ricorso, punto 14, pag. 18). Non si vede come si possa seriamente fondare una censura di arbitrio con argomenti del genere."}