{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-49_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58672&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2f3e23a1a5e538569615850af809cb8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:03", "Checksum": "246f9561bb5647e277d52b5cfecb6245", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.49\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 novembre 2000 presentato da\n|\n|\n____________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 3 ottobre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti suoi e di\n____________,\n(patrocinata dal lic. iur. __________), qui non ricorrente; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 3 ottobre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto ____________ e ____________ autori colpevoli di infrazione aggravata e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Essa ha accertato che tra l'aprile del 1998 e il maggio del 1999 costoro avevano venduto al dettaglio a tossicomani di Lugano almeno 600 g di cocaina, da loro acquistata, consumando a loro volta un'imprecisata quantità di eroina e cocaina. In applicazione della pena, riconosciuta a tutt'e due l'attenuante della scemata responsabilità, la Corte di assise ha condannato ____________ (recidivo) a 3 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 5 anni, e ____________ a 18 mesi di detenzione. Computato a entrambi il carcere preventivo sofferto, essa ha sospeso condizionalmente sia la pena privativa della libertà inflitta a ____________, sia la pena accessoria dell'espulsione inflitta a ____________ con un periodo di prova di 5 anni. Inoltre essa ha ordinato un trattamento ambulatoriale a carico di ____________ (art. 44 CP) e ha disposto la liberazione degli oggetti posti sotto sequestro.\nB. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 3 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 novembre 2000, egli chiede una riduzione di pena, sostenendo che la condanna per violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti può riferirsi solo, nell'ipotesi a lui più sfavorevole, alla vendita di 140 g di cocaina. Egli insta altresì perché si prescinda dalla sua espulsione dalla Svizzera. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente lamenta anzitutto un arbitrario accertamento dei fatti per quanto riguarda la quantità di cocaina da egli smerciata (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove della prima Corte sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii).\n2. In concreto la quantità di cocaina spacciata dal ricorrente (almeno 600 g venduti al dettaglio) trova conferma anzitutto, secondo la Corte di assise, nella chiamata in correità della sua amica ed ex convivente, ____________. Dedita al consumo di stupefacenti, con alle spalle un vissuto di non comune travaglio e sofferenza, questa aveva inizialmente incolpato sé stessa e il ricorrente di avere acquistato da __________ ed __________ (__________) __________ ben 2 kg di cocaina, 5 g per volta sull'arco di almeno 20 mesi sin dall'inizio della loro relazione (indicato erroneamente nel 1997). Nella fase predibattimentale e al pubblico dibattimento, tuttavia, di fronte alla contestazione del ricorrente che situava l'inizio della convivenza il 28 aprile 1998, essa ha corretto al ribasso la quantità di cocaina smerciata, stimandola in 1.5 kg (5 g al giorno riportati su 300 giorni), salvo ridurla ulteriormente a 1 kg, di cui 300 g consumati da sé stessa 100 g dal ricorrente, consumo in seguito aumentato a 500 g. Al dibattimento – ha proseguito la Corte di assise – ____________ ha ulteriormente rettificato la stima, spiegando che i fornitori (____________ e ____________) li rifornivano non sei volte, ma quattro o cinque volte la settimana. come aveva riferito ____________ medesimo, il quale si occupava delle consegne quando ____________ era assente (sentenza, pag. 21; verbale del dibattimento, pag. 5)."}