Anziché confrontarsi con le motivazioni che hanno indotto la prima Corte a un giudizio severo sulla base della giurisprudenza illustrata in DTF 117 IV 297, secondo cui nella commisurazione della pena e nel valutare un'eventuale sospensione condizionale occorre fondarsi sui criteri applicabili in caso di guida in stato di ebrietà, qualora tale reato poteva entrare in considerazione se il prevenuto fosse stato sottoposto alla prova del sangue (CCRP, sentenza del 9 settembre 1999 in re B. consid. 1d), il ricorrente si limita a considerazioni che non soltanto offendono la prima Corte, ma che sono infruttuose in un ricorso fondato sull'eccesso o sull'abuso del potere di apprezzamento nella