Afferma soltanto di aver agito in quel modo perché riteneva inutile una formalità del genere, ma a torto. Dalla sentenza impugnata risulta che la parte lesa lo conosceva soltanto di vista per averlo incontrato in esercizi pubblici, che non conosceva il suo recapito e che gli inquirenti hanno avuto difficoltà nel rintracciarlo, avendo egli cambiato domicilio senza annunciarsi all'ufficio del controllo abitanti e senza chiedere l'aggiornamento dei dati sulla licenza di condurre, come impone le legge (sentenza, pag. 9; rapporto di polizia, act. 1, pag. 4).