Assevera, in estrema sintesi, di essersi fermato dopo il sinistro, di avere interpellato la parte lesa per cercare un'intesa e di non avere lasciato nome e indirizzo perché il danneggiato già li conosceva. Soggiunge di essere subito tornato sul posto dopo uno smarrimento iniziale dovuto al timore di essere sorpreso sprovvisto di licenza alla guida di un veicolo e alla paura che lungaggini burocratiche avrebbero “incrinato ancor più il fragile stato di salute del cane”. Ripete comunque che la vittima lo conosceva e considera perciò arbitrarie le argomentazioni della prima giudice volte a minimizzare tale circostanza.