Invano egli sottolinea perciò che le chiavi gli erano accessibili; sprovvisto di licenza di condurre, egli non poteva seriamente interpretare l'assenza di accorgimenti da parte della moglie come un consenso tacito di lei all'uso del mezzo senza patente. A nulla giova parlare in condizioni simili di custodia paritaria (DTF 101 IV 35). b) Il ricorrente si vale anche della circostanza che, in fin dei conti, si trattava in concreto dell'auto di famiglia. Ancora un volta però l'argomentazione non gli è di sussidio. Tale circostanza avrebbe di per sé consentito, infatti, di condannare il ricorrente solo su querela di parte (art. 94 n. cpv.