Ora, la prima giudice ha scartato la giustificazione addotta dal prevenuto, considerato che egli non aveva neppure tentato di chiedere l'esonero dal pagamento del costo (fr. 350.–) e che, per di più, egli non risultava trovarsi in condizioni finanziarie tanto disagevoli, avendo egli pagato fatture del già citato veterinario per fr. 370.– e fr. 340.–. Nel suo esito, tale conclusione non è arbitraria. Certo, il reddito netto del ricorrente e di sua moglie ai fini dell'imposta cantonale ammontava a soli fr. 32'000.– annui (act.