Essa ha escluso tuttavia lo stato di necessità (art. 34 CP), non risultando che quella sera il cane fosse malato al punto da giustificare l'allontanamento dell'imputato dal luogo dell'incidente. Tanto meno se si considera che l'imputato aveva portato il cane con sé tutto il pomeriggio a cercar funghi e che nel verbale del 1° ottobre 1999 egli aveva accennato alla circostanza solo marginalmente, giustificando la sua reazione anzitutto con la paura di essere sorpreso a condurre un veicolo senza patente (sentenza, pag. 10).