Egli ricorda di avere richiamato tale circostanza già nel verbale di interrogatorio del 1° ottobre 1999 e ribadisce che il cane stava davvero male, come attesta il fatto che qualche giorno dopo l'animale è stato definitivamente addormentato (act. B). Il ricorrente non si confronta però con la sentenza impugnata. La prima Corte non ha escluso infatti che il cane potesse star male. Anzi, essa medesima ha citato la nota di onorario del veterinario, dell'8 ottobre 1999. Essa ha escluso tuttavia lo stato di necessità (art. 34 CP), non risultando che quella sera il cane fosse malato al punto da giustificare l'allontanamento dell'imputato dal luogo dell'incidente.