Sia come sia, la questione si riferisce a un fatto lontano nel tempo e non ha influito sull'esito del giudizio. Certo, il ricorrente insiste su questo punto, rimproverando alla presidente della Corte di averlo voluto mettere in cattiva luce, di essere finanche apparsa di dubbia imparzialità, visti anche i segni di insofferenza manifestati al dibattimento, e per finire ne chiede la ricusazione. Se non che, nella misura in cui critica il comportamento della prima giudice nel corso del dibattimento, il ricorrente muove una censura inammissibile, poiché egli avrebbe potuto insorgere già in aula (art. 46 cpv. 2 CPP con riferimento all'art. 288 lett.