{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-48_2000-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58670&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb0e2bfd5a4455d6d825ee4cc66ef9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:04:10", "Checksum": "eef02bb75c56ee036e94e12f665e22eb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n9. Anche nella condanna per sottrazione alla prova del sangue (art. 91 n. 3 LCS) il ricorrente riscontra una violazione del diritto federale. Pure tale doglianza però è infondata. Si è già rilevato che in concreto il ricorrente si è defilato due volte dal luogo dell'incidente, proprio quando stava per sopraggiungere la polizia chiamata dalla parte lesa (art. 56 cpv. 2 ONC). Inoltre l'incidente era stato provocato da una persona sprovvista di licenza di condurre, ritiratale proprio perché sussistevano importanti indizi sulla sua dedizione all'alcol con rifiuto di una perizia presso lo STC, e per di più con tre precedenti per guida in stato di ebrietà (sentenza, pag. 10). Giustamente la prima Corte ha concluso che, in condizioni siffatte, con ogni verosimiglianza il responsabile sarebbe stato sottoposto a verifica alcolemica (sentenza, pag. 10), né si vede come sarebbe potuto essere diversamente (DTF 124 IV 175 segg.,125 IV 283 consid. 2a; CCRP, sentenza del 30 settembre 1999 in re B., consid. 1c). Il gravame non è destinato a miglior sorte nemmeno ove il ricorrente contesta di avere agito consapevolmente, contrariamente a quanto ha ritenuto la prima Corte (sentenza, pag. 10). Invero, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità cui egli acconsente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Ciò premesso, il ricorrente avrebbe dovuto per lo meno spiegare perché la presidente della Corte delle assise correzionali sarebbe trascesa in arbitrio, accertando che egli conosceva le circostanze che rendevano altamente probabile l'ordine di sottoporsi alla prova del sangue (sentenza, pag. 10). Invano si cercherebbe nel ricorso una spiegazione del genere.\n10. Il ricorrente critica infine la commisurazione della pena. Nella misura in cui egli chiede una riduzione di pena perché colpevole soltanto di due dei cinque reati addebitatigli, il ricorso è però senza oggetto, dato che egli deve rispondere anche dei reati di furto d'uso, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e sottrazione alla prova del sangue. Nella misura in cui egli critica l'entità della pena anche considerando questi reati, il ricorso è inammissibile. Anziché confrontarsi con le motivazioni che hanno indotto la prima Corte a un giudizio severo sulla base della giurisprudenza illustrata in DTF 117 IV 297, secondo cui nella commisurazione della pena e nel valutare un'eventuale sospensione condizionale occorre fondarsi sui criteri applicabili in caso di guida in stato di ebrietà, qualora tale reato poteva entrare in considerazione se il prevenuto fosse stato sottoposto alla prova del sangue (CCRP, sentenza del 9 settembre 1999 in re B. consid. 1d), il ricorrente si limita a considerazioni che non soltanto offendono la prima Corte, ma che sono infruttuose in un ricorso fondato sull'eccesso o sull'abuso del potere di apprezzamento nella commisurazione della pena. Il patrocinatore del ricorrente è avvertito che, dovesse reiterare in apprezzamenti del genere, egli si esporrà al rischio di essere deferito all'autorità disciplinare.\n11. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamato sulle spese l'art. 39 lett. d LTG\ne in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'000.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– ____________,\n– lic. iur. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise correzionali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;\n– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}