{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-48_2000-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58670&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb0e2bfd5a4455d6d825ee4cc66ef9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:04:10", "Checksum": "eef02bb75c56ee036e94e12f665e22eb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Secondo il ricorrente la contestata imputazione cade già per il fatto che, nella fattispecie, non si può parlare di sottrazione (Gewahrsamsbruch), le chiavi dell'automobile intestata a sua moglie essendo accessibili anche a lui. A torto. Come giustamente ha rilevato la prima Corte, per sottrazione si intende ogni presa di possesso di un veicolo senza il consenso del detentore (Bussy/Rusconi, CS-CR, 3ª edizione, Losanna 1996, n. 1.1 ad art. 94; Giger/Simmen, SVG mit Kommentar sowie mit ergänzenden Gesetzen und Bestimmungungen, 5ª edizione, n. 1.a ad art. 94). Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, il ricorrente ha preso possesso del veicolo senza l'autorizzazione della moglie (sentenza, pag. 6 con riferimento al verbale di ____________, del 21 settembre 1999). Invano egli sottolinea perciò che le chiavi gli erano accessibili; sprovvisto di licenza di condurre, egli non poteva seriamente interpretare l'assenza di accorgimenti da parte della moglie come un consenso tacito di lei all'uso del mezzo senza patente. A nulla giova parlare in condizioni simili di custodia paritaria (DTF 101 IV 35).\nb) Il ricorrente si vale anche della circostanza che, in fin dei conti, si trattava in concreto dell'auto di famiglia. Ancora un volta però l'argomentazione non gli è di sussidio. Tale circostanza avrebbe di per sé consentito, infatti, di condannare il ricorrente solo su querela di parte (art. 94 n. cpv. 2 LCS). Se non che, il ricorrente ha usato il veicolo finanche senza licenza di condurre, ciò che esclude la fattispecie punibile solo a querela di parte (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4 ad art. 91 LCS).\nc) A parere del ricorrente entrerebbe tutt'al più in considerazione nel caso in esame l'ipotesi dell'art. 94 n. 2 LCS, secondo cui è punito – a querela di parte – chiunque usa un veicolo a motore affidatogli per un viaggio cui non è autorizzato. Non avendo sua moglie sporto querela e non essendo tale imputazione stata prospettata nel decreto di accusa, anche un'eventualità del genere cade. A differenza di quanto pubblicato in DTF 101 IV 33, tuttavia, in concreto la proprietaria del veicolo non ha affidato al ricorrente le chiavi dell'automobile, perdendone la cosiddetta Gewarhrsam. Ancora un volta il ricorso manca perciò di buon diritto.\n8. Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella misura in cui la presidente della Corte delle assise lo ha ritenuto colpevole di violazione dei doveri in caso di infortunio (art. 92 n. 1 e 51 cpv. 1 e 3 LCS). Assevera, in estrema sintesi, di essersi fermato dopo il sinistro, di avere interpellato la parte lesa per cercare un'intesa e di non avere lasciato nome e indirizzo perché il danneggiato già li conosceva. Soggiunge di essere subito tornato sul posto dopo uno smarrimento iniziale dovuto al timore di essere sorpreso sprovvisto di licenza alla guida di un veicolo e alla paura che lungaggini burocratiche avrebbero “incrinato ancor più il fragile stato di salute del cane”. Ripete comunque che la vittima lo conosceva e considera perciò arbitrarie le argomentazioni della prima giudice volte a minimizzare tale circostanza. Se non che, così argomentando, egli trascura la severa giurisprudenza sull'art. 51 LCS, che fa obbligo imperativo a chi è coinvolto in incidenti risoltisi anche con danni materiali di poco conto di fornire le proprie generalità (Bussy/Rusconi, n. 3.3 e 3.9 ad art. 51 LCS). Il ricorrente non nega di avere lasciato il luogo del sinistro due volte, la prima subito dopo l'incidente (una volta constatato che __________ era intenzionato a chiamare la polizia, dato che egli negava finanche di averne urtato il veicolo) e la seconda dopo essere tornato sul posto e avere visto che la polizia stava sopraggiungendo (verbale di __________). Né pretende di avere, comunque sia, regolato il contenzioso con il danneggiato. Afferma soltanto di aver agito in quel modo perché riteneva inutile una formalità del genere, ma a torto. Dalla sentenza impugnata risulta che la parte lesa lo conosceva soltanto di vista per averlo incontrato in esercizi pubblici, che non conosceva il suo recapito e che gli inquirenti hanno avuto difficoltà nel rintracciarlo, avendo egli cambiato domicilio senza annunciarsi all'ufficio del controllo abitanti e senza chiedere l'aggiornamento dei dati sulla licenza di condurre, come impone le legge (sentenza, pag. 9; rapporto di polizia, act. 1, pag. 4). Così facendo, egli ha reso difficile il suo reperimento e ha ostacolato i diritti della parte lesa, che la sera del 19 ottobre 1999 non era affatto disposta a transigere (verbale di __________). Ai limiti della temerarietà, su questo punto il ricorso non merita ulteriore disamina."}