{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-48_2000-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58670&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb0e2bfd5a4455d6d825ee4cc66ef9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:04:10", "Checksum": "eef02bb75c56ee036e94e12f665e22eb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Il ricorrente dichiara gratuite le riflessioni della prima giudice sulla proposta di risarcimento da egli formulata alla parte lesa (__________) nel caso in cui quest'ultima avesse fatto riparare il veicolo da un suo amico carrozziere. Allega che non soltanto il danneggiato non ha rifiutato la proposta, tanto che il danno gli è stato prontamente risarcito (act. A prodotto al dibattimento), ma neppure l'ha ritenuta insignificante. L'argomentazione non manca di pretestuosità. L'accertamento va inserito per vero nel contesto che ha indotto la prima giudice a ritenere l'imputato colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio (sentenza, pag. 9). Ritenendo determinate che l'imputato si era allontanato per ben due volte dal luogo del sinistro senza lasciare alcun recapito, essa ha definito banale la proposta di accordo fatta dal ricorrente alla parte lesa mentre stava sopraggiungendo la polizia e poco prima di lasciare nuovamente il luogo senza valida ragione (sentenza, pag. 9). In simili circostanze non si può dire che la prima Corte sia caduta in arbitrio. Sostenere poi, come fa il ricorrente, che nemmeno la parte lesa ha ritenuto banale la proposta di risarcimento non è serio, ove appena si pensi che l'indomani essa ha sporto querela per danneggiamento (verbale del 20 settembre, pag. 2). È vero che il 10 ottobre 2000 egli ha pagato il danno, ma ciò nulla muta alla sostanza delle cose.\n5. Alla prima giudice il ricorrente rimprovera altresì di avere arbitrariamente ritenuto che egli non aveva valida ragione per lasciare il luogo dell'incidente e, in particolare di avere escluso in modo manifestamente insostenibile che il suo cane stesse veramente male e si trovasse in pericolo di vita. Egli ricorda di avere richiamato tale circostanza già nel verbale di interrogatorio del 1° ottobre 1999 e ribadisce che il cane stava davvero male, come attesta il fatto che qualche giorno dopo l'animale è stato definitivamente addormentato (act. B). Il ricorrente non si confronta però con la sentenza impugnata. La prima Corte non ha escluso infatti che il cane potesse star male. Anzi, essa medesima ha citato la nota di onorario del veterinario, dell'8 ottobre 1999. Essa ha escluso tuttavia lo stato di necessità (art. 34 CP), non risultando che quella sera il cane fosse malato al punto da giustificare l'allontanamento dell'imputato dal luogo dell'incidente. Tanto meno se si considera che l'imputato aveva portato il cane con sé tutto il pomeriggio a cercar funghi e che nel verbale del 1° ottobre 1999 egli aveva accennato alla circostanza solo marginalmente, giustificando la sua reazione anzitutto con la paura di essere sorpreso a condurre un veicolo senza patente (sentenza, pag. 10). Ciò posto, la prima giudice non è caduta in arbitrio ritenendo che il prevenuto si sia allontanato dal luogo del sinistro non tanto perché il cane stava male, quanto perché non voleva incorrere in sanzioni. D'altronde nel verbale citato l'imputato aveva alluso alle condizioni del cane, ma non pretende di avere poi intrapreso alcunché per curare l'animale la sera stessa. Le note di onorario del veterinario si riferiscono per di più a interventi eseguiti fra il 23 settembre e il 29 ottobre 1999, mentre l'incidente è avvenuto prima, il 19 settembre 1999. Anche al proposito il ricorso manca perciò di consistenza.\n6. Il ricorrente scorge ulteriore arbitrio nel biasimo rivoltogli dalla prima giudice per non essersi sottoposto a perizia presso lo STCA in modo da accertare la sua idoneità a condurre veicoli. Giustifica tale diniego con la sua precaria situazione economica, a mente sua trascurata arbitrariamente nonostante la documentazione prodotta. Ora, la prima giudice ha scartato la giustificazione addotta dal prevenuto, considerato che egli non aveva neppure tentato di chiedere l'esonero dal pagamento del costo (fr. 350.–) e che, per di più, egli non risultava trovarsi in condizioni finanziarie tanto disagevoli, avendo egli pagato fatture del già citato veterinario per fr. 370.– e fr. 340.–. Nel suo esito, tale conclusione non è arbitraria. Certo, il reddito netto del ricorrente e di sua moglie ai fini dell'imposta cantonale ammontava a soli fr. 32'000.– annui (act. D). D'altra parte però il costo della perizia non era proibitivo, né il ricorrente pretende di avere per lo meno tentato di ottenere il condono o la rateazione dell'importo, né egli asserisce che una richiesta del genere sarebbe stata destinata sicuramente all'insuccesso. Senza trascendere in arbitrio la prima giudice poteva quindi considerare il mancato assoggettamento alla perizia come una libera scelta del ricorrente e non come la conseguenza di difficili condizioni finanziarie.\n7. Il ricorrente sostiene che la presidente della Corte di assise ha violato il diritto federale riconoscendolo colpevole di furto d'uso. Ora, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con tale veicolo sapendo sin dall'inizio che questo è stato sottratto, è punito con la detenzione o con la multa (art. 94 n. 1 cpv. 1 LCS). Se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è in tal caso dell'arresto o della multa (art. 94 n. 1 cpv. 2 LCS)."}