{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-48_2000-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58670&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb0e2bfd5a4455d6d825ee4cc66ef9ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:04:10", "Checksum": "eef02bb75c56ee036e94e12f665e22eb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 28.11.2000 17.2000.48\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 novembre 2000 presentato da\n|\n|\n__________,\n(patrocinato dal lic. iur. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 5 ottobre 2000 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 5 ottobre 2000 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ____________ colpevole di furto d'uso e violazione delle norme della circolazione per avere, il 19 settembre 1999, sottratto a Lugano l'automobile delle moglie __________, avere guidato il veicolo sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata e avere urtato, danneggiandola, la vettura di __________ facendo retromarcia da un posteggio. L'imputato è stato ritenuto inoltre autore colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio e di sottrazione alla prova del sangue per avere abbandonato il luogo dell'incidente senza attenersi a quanto gli imponeva le legge ed essere sfuggito intenzionalmente all'esame alcolemico. In applicazione della pena, ____________ – recidivo – è stato condannato a 90 giorni di detenzione da espiare e al pagamento di una multa di fr. 150.–.\nB. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 6 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 novembre successivo, egli postula il proscioglimento dalle imputazioni di furto d'uso, inosservanza ai doveri in caso di infortunio e sottrazione alla prova del sangue, con conseguente riduzione della pena, da sospendere condizionalmente. In via subordinata egli insta quanto meno per una riduzione della pena e per il beneficio della sospensione condizionale di quest'ultima. Non sono state richieste osservazioni al ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 158 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a; sull'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii).\n2. Per quanto riguarda la sua vita anteriore, il ricorrente rimprovera alla prima giudice di essere incorsa in un primo arbitrio, rilevando che egli è stato licenziato a suo tempo dalla __________, alle dipendenze della quale era stato fino al 30 giugno 1992, in seguito a perdite accertate. Egli fa valere di avere lavorato con impegno presso quell'istituto fino al 1990 e contesta il motivo del licenziamento, evocando l'attestazione rilasciatagli dal direttore della banca, secondo cui egli è partito di sua spontanea volontà dopo vent'anni di proficua collaborazione (act. L). In effetti la critica non manca di consistenza. Dal fascicolo processuale non risulta che il ricorrente sia stato licenziato per la ragione citata nella sentenza di assise, né la prima giudice pretende che il ricorrente si sia espresso in tal modo al pubblico dibattimento. Dal carteggio non risulta nemmeno, però, che il datore di lavoro abbia rilasciato l'attestazione invocata nel ricorso e nessun doc. L è stato prodotto in aula (verbale del processo, pag. 3). Sia come sia, la questione si riferisce a un fatto lontano nel tempo e non ha influito sull'esito del giudizio. Certo, il ricorrente insiste su questo punto, rimproverando alla presidente della Corte di averlo voluto mettere in cattiva luce, di essere finanche apparsa di dubbia imparzialità, visti anche i segni di insofferenza manifestati al dibattimento, e per finire ne chiede la ricusazione. Se non che, nella misura in cui critica il comportamento della prima giudice nel corso del dibattimento, il ricorrente muove una censura inammissibile, poiché egli avrebbe potuto insorgere già in aula (art. 46 cpv. 2 CPP con riferimento all'art. 288 lett. b CPP). Né egli può legittimamente fondare il sospetto di parzialità sul solo accertamento di cui s'è detto. Nel risultato la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.\n3. Il ricorrente ravvisa un ulteriore arbitrio nella descrizione dei fatti che hanno portato al decreto di accusa del 9 marzo 1998 con cui egli è stato riconosciuto autore colpevole di guida in stato di ebrietà e condannato alla pena di 90 giorni da espiare, oltre che al pagamento di una multa di fr. 3'000.–. Richiamati i verbali istruttori, egli nega in particolare di essersi allora allontanato con il veicolo al momento dell'arrivo della polizia. In realtà poco importa come si siano svolti esattamente i fatti alla base della citata condanna (sentenza pag. 5; act. 4 TPC), giacché il relativo decreto di accusa è passato in giudicato per mancata (tempestiva) opposizione del prevenuto. Esso non può pertanto essere riesaminato in questa sede."}