– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 100.– fr. 600.– sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte. 3. Intimazione a: – __________, c/o avv. __________; – avv. __________