Prima di ciò, in ogni modo, egli si determinerà sulla prescrizione dell'azione penale e sull'argomentazione dell'imputato, secondo cui la querela presentata dall'ente pubblico non era nell'interesse della famiglia (art. 217 cpv. 2 CP). 5. Se ne conclude che il ricorso deve essere parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e gli atti trasmessi al Pretore viciniore (art. 12 LOG) per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (art. 278 cpv. 2 con rinvio all'art. 296 cpv. 2 CPP). Gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv.