12). c) La questione è dunque di sapere che cosa prevedesse esattamente l'intesa fra l'Ufficio dell'assistenza sociale e il debitore. Facendo difetto il testo dell'accordo, gli atti andrebbero rinviati al Pretore viciniore per i necessari accertamenti. Dal rinvio si potrebbe prescindere, tuttavia, qualora risultasse che la cessazione dei pagamenti rateali era – comunque sia – dovuta a malvolere del ricorrente, il quale non ha più fatto fronte ai propri impegni nonostante fosse in grado di farlo, almeno in parte. In tal caso, indipendentemente dal testo dell'accordo, la sentenza del Pretore resisterebbe alla critica, almeno nel risultato.