È possibile infatti che, avesse il debitore onorato l'accordo, l'ente pubblico non avrebbe insistito per la continuazione del procedimento (si veda il caso analogo in DTF 106 IV 178 seg.). Tant'è che solo il 26 gennaio 2000, constatato come dal luglio del 1999 il debitore non avesse più pagato nulla, esso ha postulato la riattivazione del caso, oltre che per gli arretrati cumulati fino al 3 luglio 1999, anche per quelli maturati nel frattempo, fino al 31 gennaio 2000 (act. 12). c) La questione è dunque di sapere che cosa prevedesse esattamente l'intesa fra l'Ufficio dell'assistenza sociale e il debitore.