E in concreto il Procuratore ha agito secondo buona fede, non compiendo più alcun atto e riprendendo la procedura solo dopo avere ricevuto l'aggiornamento” del 26 gennaio 2000 (act. 12). D'altro lato è pur vero che l'accordo intercorso con l'Ufficio dell'assistenza sociale e la conseguente richiesta di sospensione non sono atti irrilevanti. È possibile infatti che, avesse il debitore onorato l'accordo, l'ente pubblico non avrebbe insistito per la continuazione del procedimento (si veda il caso analogo in DTF 106 IV 178 seg.