7 pag. 2), ha chiesto la sospensione del procedimento (act. 8), dimostrando con ciò di voler recedere dalla querela. A torto. A parte la fattispecid prevista dell'art. 5 CPP, la “sospensione” è per vero un istituto estraneo alla procedura penale, ma un'istanza in tal senso non può interpretarsi semplicemente come un ritiro della querela. Può intendersi come un invito al Procuratore affinché non continui, per il momento, nel perseguimento penale. E in concreto il Procuratore ha agito secondo buona fede, non compiendo più alcun atto e riprendendo la procedura solo dopo avere ricevuto l'aggiornamento” del 26 gennaio 2000 (act.