Egli asserisce di non avere agito intenzionalmente perché non sapeva di poter risolvere il problema con pagamenti parziali. Senza cadere in arbitrio il Pretore poteva però non credere a tale giustificazione. Basti rilevare che nel citato verbale l'accusato nemmeno aveva accennato a tale circostanza, ammettendo anzi di sapere che avrebbe dovuto rimborsare gli anticipi all'ente pubblico. b) Il ricorrente fa valere che con lettera del 10 marzo 1998 al Procuratore pubblico l'Ufficio dell'assistenza sociale, richiamato l'accordo con lui intervenuto (estinzione del debito con pagamenti mensili di fr. 300.–: act. 7 pag. 2), ha chiesto la sospensione del procedimento (act.