È infatti compito del debitore, in casi del genere, intraprendere quanto possibile per onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3a/cc). Sapere quale fosse la situazione finanziaria del debitore e quali possibilità egli avesse di conseguire i mezzi necessari è poi una questione legata all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 26 segg. ad art. 297; CCRP, sentenza del 17 novembre 2000 in re G., consid.1). In sede di cassazione problemi siffatti sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP).