Per stabilire se egli potesse far capo, anche solo parzialmente, all'obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall'art. 93 LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme delle entrate del debitore e il relativo fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c e 3d). Ove risulti che costui non disponeva dei mezzi necessari per dare seguito all'obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli non avesse la possibilità di conseguirli. È infatti compito del debitore, in casi del genere, intraprendere quanto possibile per onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid.