La pena inoltre appare esorbitante se riferita ai fatti tra il 1993 e il 1996. Per di più, la querela del 26 gennaio 2000 sarebbe tardiva e l'azione penale prescritta, non potendosi parlare in concreto di comportamento durevole contrario ai doveri di mantenimento. Infine il ricorrente opina che con la richiesta di sospensione del 10 marzo 1998 la parte civile abbia di fatto ritirato la querela, senza più poter riattivare la procedura, a meno di offendere il principio della la buona fede. 2. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi di farlo.