Considerando in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di averlo condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento senza avere previamente accertato la sua effettiva disponibilità finanziaria. In mancanza di un puntuale accertamento delle entrate – egli soggiunge – il Pretore non poteva condannarlo a una pena ridotta solo perché per un certo periodo egli disponeva, forse, di un importo eccedente il minimo di esistenza. La pena inoltre appare esorbitante se riferita ai fatti tra il 1993 e il 1996.