{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-12-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-47_2001-12-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58668&nX40_KEY=4931067&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b57769ab9cfaf8ffcb0f58bac53b5ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:57:24", "Checksum": "3e0a5f6de5f2254d392989d0e6a974de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il ricorrente fa valere che con lettera del 10 marzo 1998 al Procuratore pubblico l'Ufficio dell'assistenza sociale, richiamato l'accordo con lui intervenuto (estinzione del debito con pagamenti mensili di fr. 300.–: act. 7 pag. 2), ha chiesto la sospensione del procedimento (act. 8), dimostrando con ciò di voler recedere dalla querela. A torto. A parte la fattispecid prevista dell'art. 5 CPP, la “sospensione” è per vero un istituto estraneo alla procedura penale, ma un'istanza in tal senso non può interpretarsi semplicemente come un ritiro della querela. Può intendersi come un invito al Procuratore affinché non continui, per il momento, nel perseguimento penale. E in concreto il Procuratore ha agito secondo buona fede, non compiendo più alcun atto e riprendendo la procedura solo dopo avere ricevuto l'aggiornamento” del 26 gennaio 2000 (act. 12). D'altro lato è pur vero che l'accordo intercorso con l'Ufficio dell'assistenza sociale e la conseguente richiesta di sospensione non sono atti irrilevanti. È possibile infatti che, avesse il debitore onorato l'accordo, l'ente pubblico non avrebbe insistito per la continuazione del procedimento (si veda il caso analogo in DTF 106 IV 178 seg.). Tant'è che solo il 26 gennaio 2000, constatato come dal luglio del 1999 il debitore non avesse più pagato nulla, esso ha postulato la riattivazione del caso, oltre che per gli arretrati cumulati fino al 3 luglio 1999, anche per quelli maturati nel frattempo, fino al 31 gennaio 2000 (act. 12).\nc) La questione è dunque di sapere che cosa prevedesse esattamente l'intesa fra l'Ufficio dell'assistenza sociale e il debitore. Facendo difetto il testo dell'accordo, gli atti andrebbero rinviati al Pretore viciniore per i necessari accertamenti. Dal rinvio si potrebbe prescindere, tuttavia, qualora risultasse che la cessazione dei pagamenti rateali era – comunque sia – dovuta a malvolere del ricorrente, il quale non ha più fatto fronte ai propri impegni nonostante fosse in grado di farlo, almeno in parte. In tal caso, indipendentemente dal testo dell'accordo, la sentenza del Pretore resisterebbe alla critica, almeno nel risultato. All'ente pubblico non potrebbe infatti essere rimproverato di avere disatteso il procetto della buona fede per avere postulato la continuazione del procedimento sebbene il debitore avesse interrotto i versamenti senza colpa, perché oggettivamente impossibilitato a pagare (DTF 106 IV 178 seg.).\n4. Chiamato a esprimersi sulla terza querela (l'aggiornamento” del 26 gennaio 2000), nel verbale del 29 marzo 2000 il ricorrente aveva dichiarato al segretario giudiziario di non esercitare alcuna attività fissa, di guadagnare saltuariamente Lit. 200'000/300'000 mensili con piccoli lavori, di non avere più trovato un impiego dal luglio del 1999, di avere svariati attestati di carenza beni e di non essere in grado di pagare nemmeno una parte degli alimenti arretrati. Ha affermato, in particolare, di essere stato costretto a lasciare la Svizzera nel luglio del 1999, essendogli stata respinta la domanda intesa al reintegro del permesso C (cfr. anche DTF del 9 giugno 1999 in act. 11). Ora, il Pretore non ha compiuto il minimo accertamento sulla situazione finanziaria dell'accusato, in specie sulle sue possibilità di pagare almeno in parte gli arretrati che maturavano di mese in mese dal luglio del 1999. Ha sì ricordato che costui riusciva a guadagnare anche fr. 22.– l'ora, dimenticando però che tale entrata si riferiva al lavoro accennato nel verbale del 19 febbraio 1998. Né il Pretore ha dato riscontro alle giustificazioni dell'imputato, il quale sosteneva che dal luglio del 1999 non gli era più stato possibile conseguire alcun reddito.\nIl fascicolo processuale non contiene alcun elemento che permetta di confortare l'eventuale malvolere del debitore. L'assenza di riscontri affidabili non consente perciò alla Corte di cassazione e di revisione penale di stabilire se l'imputato avesse cessato i versamenti per circostanze a lui non imputabili oppure se egli fosse ancora in grado di conseguire introiti che gli permettessero almeno pagamenti parziali, ancorché inferiori ai fr. 300.– mensili previsti nel noto accordo. Un rinvio degli atti in prima sede si rivela perciò ineluttabile. Dovesse il Pretore accertare che nel luglio del 1999 l'imputato avrebbe potuto continuare a pagare qualche cosa, commisurerà la pena in base al grado di colpa. Prima di ciò, in ogni modo, egli si determinerà sulla prescrizione dell'azione penale e sull'argomentazione dell'imputato, secondo cui la querela presentata dall'ente pubblico non era nell'interesse della famiglia (art. 217 cpv. 2 CP).\n5. Se ne conclude che il ricorso deve essere parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e gli atti trasmessi al Pretore viciniore (art. 12 LOG) per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (art. 278 cpv. 2 con rinvio all'art. 296 cpv. 2 CPP). Gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 500.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 600.–\nsono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione a:\n– __________, c/o avv. __________;\n– avv. __________;\n– Dipartimento delle Opere sociali, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;"}