{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-12-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-47_2001-12-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58668&nX40_KEY=4931067&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b57769ab9cfaf8ffcb0f58bac53b5ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:57:24", "Checksum": "3e0a5f6de5f2254d392989d0e6a974de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi di farlo. Presupposto oggettivo è che l'autore disponesse dei mezzi per adempiere il proprio obbligo o potesse conseguirli. Non occorre che egli avesse mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione; basta che egli potesse versare più di quanto ha effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b). Per stabilire se egli potesse far capo, anche solo parzialmente, all'obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall'art. 93 LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme delle entrate del debitore e il relativo fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c e 3d). Ove risulti che costui non disponeva dei mezzi necessari per dare seguito all'obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli non avesse la possibilità di conseguirli. È infatti compito del debitore, in casi del genere, intraprendere quanto possibile per onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3a/cc). Sapere quale fosse la situazione finanziaria del debitore e quali possibilità egli avesse di conseguire i mezzi necessari è poi una questione legata all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 26 segg. ad art. 297; CCRP, sentenza del 17 novembre 2000 in re G., consid.1). In sede di cassazione problemi siffatti sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). E arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a).\n3. Il Pretore ha ricordato che al dibattimento l'accusato ha ammesso di non avere mai pagato alimenti, neppure in parte e nemmeno nei periodo in cui conseguiva un reddito superiore al suo minimo di esistenza. Quanto alla giustificazione addotta, ossia di non avere saputo che sarebbe stato possibile effettuare pagamenti anche solo parziali, egli non l'ha ritenuta valida e comunque non tale da potersi accertare che l'imputato si trovasse nell'impossibilità assoluta di far fronte ai propri obblighi. Pur essendo stato assunto dalla ditta __________ nell'ottobre del 1997 con un salario di fr. 22.– l'ora, egli nulla ha pagato se non dopo essere stato arrestato in seguito alla querela e all'apertura del procedimento penale (sentenza, pag. 4).\na) Che fra il 30 novembre 1996 e il 31 gennaio 1998 il ricorrente disponesse di mezzi sufficienti per adempiere almeno in parte i propri obblighi poteva essere accertato senza arbitrio (act. 1 e 3). Nel verbale del 19 febbraio 1998 l'accusato, in stato di fermo, ha dichiarato al segretario giudiziario di avere quasi sempre lavorato dal 1993 e di essere lattoniere edile pagato a ore con uno stipendio mensile di circa fr. 3'500.–. Ha soggiunto di essersi poi trasferito in Italia (a __________, in provincia di Brescia) tra il mese di luglio e l'ottobre del 1996, ove ha lavorato saltuariamente. Dopo di allora è entrato alle dipendenze della ditta __________ di Chiasso con una retribuzione oraria di fr. 22.– per 41 ore settimanali, conseguendo un reddito lordo di fr. 3'600.– mensili. L'accusato ha precisato di pagare un canone di fr. 880.– mensili per un appartamento di Chiasso e di usare un auto in proprietà di suo padre. Invitato a spiegare perché non avesse versato il contributo alimentare stabilito dal giudice, egli si è limitato a rispondere che quanto guadagnava serviva a sé stesso, senza dare altre spiegazioni, salvo dichiararsi pronto a versare fr. 300.– mensili (act. 7). Su questo verbale il ricorrente sorvola, né pretende che fino al giorno dell'arresto egli si trovasse nell'impossibilità di onorare almeno in parte il suo obbligo. Egli asserisce di non avere agito intenzionalmente perché non sapeva di poter risolvere il problema con pagamenti parziali. Senza cadere in arbitrio il Pretore poteva però non credere a tale giustificazione. Basti rilevare che nel citato verbale l'accusato nemmeno aveva accennato a tale circostanza, ammettendo anzi di sapere che avrebbe dovuto rimborsare gli anticipi all'ente pubblico."}