{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-12-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-47_2001-12-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58668&nX40_KEY=4931067&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b57769ab9cfaf8ffcb0f58bac53b5ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:57:24", "Checksum": "3e0a5f6de5f2254d392989d0e6a974de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.12.2001 17.2000.47\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 ottobre 2000 presentato da\n|\n|\n__________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 9 ottobre 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 25 maggio 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio fra __________ e __________. Il figlio __________, nato il 9 maggio 1990, è stato affidato alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili fino al compimento del 7° anno di età, di fr. 700.– fino al compimento del 16° anno e di fr. 750.– fino al compimento del 18° anno. __________ era già stato tenuto in via provvisionale, con decreto cautelare 12 novembre 1993 del medesimo Pretore, a versare per il figlio fr. 700.– mensili. In realtà egli non ha mai pagato nulla e i contributi di mantenimento sono stati anticipati dall'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale.\nB. In data 11 febbraio 1997 l'Ufficio dell'assistenza sociale ha sporto querela contro __________, a quel tempo di ignota dimora, per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP), in particolare per il mancato pagamento dal 1° dicembre 1993 al\n30 novembre 1996 di complessivi fr. 25'200.– (act. 1). Il 10 febbraio 1998 l'Ufficio ha aggiornato la querela con l'aggiunta dei contributi alimentari scaduti nel frattempo, per un arretrato complessivo di fr. 35'000.– fino al 31 gennaio 1998 (act. 3). Il 18 febbraio 1998 __________ è stato arrestato (act. 5). Raggiunto con lui un accordo per il rimborso a rate, l'Ufficio dell'assistenza sociale ha chiesto il 10 marzo 1998 al Ministero pubblico di sospendere il procedimento penale (act. 8). Dal 3 aprile 1998 al\n4 luglio 1999 __________ ha poi versato fr. 4'800.– complessivi, ma dopo di allora non ha più pagato alcunché. Il 26 gennaio 2000 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha chiesto quindi, con un ulteriore aggiornamento della querela, la continuazione del procedimento penale, notificando una pretesa di\nfr. 44'627.85 complessivi (fr. 35'000.– per gli arretrati fino al\n31 gennaio 1998, fr. 3'500.– per i contributi dal 1° febbraio 1998 al 30 giugno 1998 e fr. 10'927.25 per i contributi dal 1° luglio 1998 al 31 gennaio 2000, meno fr. 4'800.– corrispondenti ai versamenti eseguiti dal debitore fra il 3 aprile 1998 e il 4 luglio 1999: act. 12).\nC. Con decreto di accusa del 19 giugno 2000 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, dal 1° dicembre 1993 al 31 gennaio 2000, omesso di versare al figlio __________ (rispettivamente all'Ufficio dell'assistenza sociale), benché avesse i mezzi per farlo, i contributi alimentari fissati dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con decreto cautelare del 12 dicembre 1993 e con sentenza del 25 maggio 1998, maturando un arretrato di complessivi di fr. 44'627.85. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di __________ a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, e alla rifusione di fr. 44'627.85 all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, costituitosi parte civile.\nD. Statuendo su opposizione, con sentenza del 9 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato l'imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento. Ha ridotto però la pena a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. L'obbligo di risarcimento all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è rimasto invariato.\nE. Contro la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato il\n10 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 31 ottobre successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento. Nelle sue osservazioni del 9 novembre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nelle sue osservazioni del 23 novembre 2000.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di averlo condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento senza avere previamente accertato la sua effettiva disponibilità finanziaria. In mancanza di un puntuale accertamento delle entrate – egli soggiunge – il Pretore non poteva condannarlo a una pena ridotta solo perché per un certo periodo egli disponeva, forse, di un importo eccedente il minimo di esistenza. La pena inoltre appare esorbitante se riferita ai fatti tra il 1993 e il 1996. Per di più, la querela del 26 gennaio 2000 sarebbe tardiva e l'azione penale prescritta, non potendosi parlare in concreto di comportamento durevole contrario ai doveri di mantenimento. Infine il ricorrente opina che con la richiesta di sospensione del 10 marzo 1998 la parte civile abbia di fatto ritirato la querela, senza più poter riattivare la procedura, a meno di offendere il principio della la buona fede."}