– al mese da ottobre 1999 non per il trasferimento del posto di lavoro da Lugano a Bellinzona –come accertato dal Pretore– ma per un intervento incisivo del patrocinatore. Fatte queste premesse, regge alle doglianze della ricorrente la conclusione del Pretore, secondo il quale non risulta comprovato l'elemento oggettivo della disponibilità dei mezzi da parte dell'accusato. Si rende pertanto superflua la disanima della sussistenza del presupposto soggettivo dell'intenzione, anche solo nella forma del dolo eventuale. 4. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.