A suo dire, il querelato aveva ripreso a versare l'importo di fr. 2'440.– non perché aveva trasferito il posto di lavoro da Lugano a Bellinzona, ma solo a seguito di un rigoroso ed energico intervento del proprio patrocinatore. Se non che, argomentando in questo modo, la ricorrente misconosce i limiti cognitivi della Corte di cassazione e di revisione penale. In effetti, inutilmente si cerca nel ricorso una anche solo implicita censura di arbitrio. Intanto va detto che essa non dimostra né pretende in alcun modo che l'accertamento del Pretore, secondo il quale anche a partire dal mese di febbraio 1998 la disponibilità del querelato fosse differente da quella dell'anno precedente (consid.