Nel proprio gravame la ricorrente contesta che la controparte si sia trovata nell'oggettiva impossibilità di versare il contributo alimentare stabilito dal giudice. Essa sostiene che le difficoltà finanziarie asserite dalla controparte non riguardano il periodo oggetto del procedimento in questione, che la sentenza del Pretore, confermata integralmente dalla I Camera civile del Tribunale di appello, ha la priorità sul pignoramento effettuato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e che, lavorando a Lugano, egli avrebbe potuto e dovuto spostare il domicilio, diminuendo le spese. A suo dire, il querelato aveva ripreso a versare l'importo di fr.