Non è comunque necessario che il debitore disponga dei mezzi per fornire integralmente la prestazione, ma è sufficiente che avrebbe potuto versare più di quanto abbia effettivamente fatto. E per stabilire se egli avrebbe potuto adempiere anche solo parzialmente l'obbligo alimentare, occorre rifarsi ai principi derivanti dall'art. 93 LEF, ovvero determinare, per il periodo in questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme delle entrate del debitore e delle spese necessarie (corrispondente al minimo di esistenza). Qualora è appurato che il debitore non disponeva dei mezzi necessari per dare seguito all'obbligo contributivo, occorre ancora chiedersi se avrebbe potuto conseguirli.